IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 4.000 milioni e per la durata massima di 6 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Universita' di Trieste, nelle more dell'erogazione dei finanziamenti statali disposti in esecuzione dell'accordo finanziario fatto a Vienna l'11 dicembre 1990 tra il Governo italiano, l'AIEA e l'UNESCO per il finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste e relativo agli anni 1991 al 1998. 2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze. 3. La domanda per la concessione della garanzia e' corredata dell'atto esecutivo, con cui il Consorzio dispone il ricorso all'anticipazione e nel quale e' dichiarata motivatamente l'impossibilita' del Consorzio a prestare propria idonea garanzia, e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. 4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilita'.