IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere garanzie
fidejussorie,  fino  alla  concorrenza di lire 4.000 milioni e per la
durata massima di 6 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di
credito al Consorzio per l'incremento degli studi  e  delle  ricerche
degli  Istituti  di  fisica  dell'Universita'  di Trieste, nelle more
dell'erogazione dei  finanziamenti  statali  disposti  in  esecuzione
dell'accordo  finanziario  fatto  a  Vienna l'11 dicembre 1990 tra il
Governo italiano, l'AIEA e l'UNESCO per il finanziamento  del  Centro
internazionale di fisica teorica di Trieste e relativo agli anni 1991
al 1998.
   2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' disposta con
delibera  della  Giunta  regionale  su  proposta  dell'Assessore alle
finanze.
   3. La domanda per  la  concessione  della  garanzia  e'  corredata
dell'atto   esecutivo,  con  cui  il  Consorzio  dispone  il  ricorso
all'anticipazione   e   nel   quale   e'   dichiarata   motivatamente
l'impossibilita'  del Consorzio a prestare propria idonea garanzia, e
dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante.
   4. Gli eventuali oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo  fanno  carico  al  capitolo  1214 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993  e  del
bilancio per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilita'.